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Organi Nazionali UNCI

CONGRESSO NAZIONALE
(Art. 12 Statuto UNCI)


È l’organo sovrano dell’Unione. Spetta al Congresso Nazionale:
1) approvare la relazione generale;
2) determinare l’indirizzo generale del movimento cooperativo e mutualistico nazionale in relazione alle finalità dell’Unione;
3) eleggere il Presidente dell’Unione;
4) approvare l’indirizzo della politica contributiva stabilendone la regolamentazione generale;
5) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Unione;
6) eleggere il Consiglio Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
7) determinare il compenso da corrispondere ai Sindaci;
8) eleggere il Presidente d’onore dell’Unione.


CONSIGLIO GENERALE
(Art. 14 Statuto UNCI)

Spetta al Consiglio Generale:
a) eleggere i Vice Presidenti;
b) determinare la composizione del Consiglio di Presidenza ed eleggerne oltre ai membri di diritto i relativi componenti;
c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) convocare il Congresso Nazionale ed approvarne il relativo regolamento;
e) determinare la misura annuale dei contributi associativi ordinari e straordinari;
f) assumere le decisioni programmatiche in ordine alle scelte congressuali approvandone il consuntivo annuale;
g) determinare i criteri relativi ai compensi, alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza.

IL PRESIDENTE
(Art. 16 Statuto UNCI)


Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sorveglia che le deliberazioni di detti organi abbiano piena e pronta applicazione.
Firma tutti gli atti ufficiali dell’Unione e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Unione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria e amministrativa o in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.
Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri ai Vice Presidenti e al Segretario Generale ed anche al Segretario Amministrativo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario da lui designato.

Consiglio di Presidenza
(Art. 17 Statuto UNCI)


Il Consiglio di Presidenza è così composto: dal Presidente, da un massimo di tre Vice Presidenti, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Generale e dal Presidente d’onore se nominato dal Congresso e da cinque membri del Consiglio Generale.
Esso provvede ad assicurare, attraverso la sua attività collegiale ed operativa, la pratica e la piena applicazione delle decisioni degli organi direttivi dell’Unione Nazionale e coordinare l’attività dell’Unione con quella delle Associazioni Nazionali di categoria, della Commissione Nazionale Femminile e delle Federazioni Regionali.


Segretario Amministrativo, Segretario Generale e Direttore Centrale
(Art. 18 Statuto UNCI)


Il Presidente dell’UNCI nomina e revoca il Segretario Amministrativo anche in persona diversa dai componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
Il Segretario Amministrativo rimane in carica per la stessa durata dei predetti Organi.
Il Consiglio di Presidenza stabilisce i compiti e le mansioni in materia economica, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa propri del Segretario Amministrativo.
Il Segretario Generale è nominato e revocato dalla carica dal Presidente dell’Unci anche in persona diversa dai componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
Il Segretario Generale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale ed assolve le deleghe esecutive assegnate dal Presidente.
Intervengono nelle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale con voto consultivo, a meno che non ne facciano parte, ad altro titolo, come componenti di detti Organi.
Può essere nominato, su proposta del Presidente, un Direttore.
Il Direttore coordina l’attività degli uffici dell’UNCI e risponde della loro efficienza.
Coadiuva il Presidente nella direzione del personale.
Il Direttore Centrale dura in carica per lo stesso periodo degli organi sociali (quattro anni).

Collegio Sindacale
(Art. 19 – Statuto UNCI)


Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dal Congresso Nazionale che designa il Presidente tra i membri effettivi. Il Collegio dei Sindaci vigila unicamente sulla gestione contabile patrimoniale dell’Unione accertando, con verifiche semestrali, la regolare tenuta della contabilità. Predispone apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo redatto dal Consiglio di Presidenza, da presentare al Consiglio Generale.

Il Presidente d’onore
(Art. 21 – Statuto UNCI)


Il Congresso può eleggere tra i cooperatori che abbiano dato lustro al movimento il Presidente d’onore dell’Unci. Dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
Il Presidente d’onore è parte e quindi componente degli Organi collegiali volitivi dell’Unione senza determinarne però la maggioranza ed il numero legale (Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza); può chiederne ed ottenerne la convocazione per la trattazione e la decisione di specifiche tematiche e ordini del giorno. Può sollecitare gli Organi dell’Unione ad assumere e realizzare iniziative ed attività finalizzate alla migliore articolazione e crescita del movimento cooperativo.
Il Presidente d’onore può d’intesa con il Presidente dell’Unci rappresentare l’Unione nei consessi internazionali e di alto profilo istituzionale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.).
Il Presidente d’onore promuove iniziative e svolge attività per l’azione unitaria del movimento cooperativo italiano, europeo e trasnazionale.