CONGRESSO NAZIONALE
(Art. 12 Statuto UNCI)
È l’organo sovrano dell’Unione. Spetta al Congresso Nazionale:
1) approvare la relazione generale;
2) determinare l’indirizzo generale del movimento cooperativo e mutualistico nazionale in relazione alle finalità dell’Unione;
3) eleggere il Presidente dell’Unione;
4) approvare l’indirizzo della politica contributiva stabilendone la regolamentazione generale;
5) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Unione;
6) eleggere il Consiglio Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
7) determinare il compenso da corrispondere ai Sindaci;
8) eleggere il Presidente d’onore dell’Unione.
CONSIGLIO GENERALE
(Art. 14 Statuto UNCI)
Spetta al Consiglio Generale:
a) eleggere i Vice Presidenti;
b) determinare la composizione del Consiglio di Presidenza ed eleggerne oltre ai membri di diritto i relativi componenti;
c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) convocare il Congresso Nazionale ed approvarne il relativo regolamento;
e) determinare la misura annuale dei contributi associativi ordinari e straordinari;
f) assumere le decisioni programmatiche in ordine alle scelte congressuali approvandone il consuntivo annuale;
g) determinare i criteri relativi ai compensi, alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza.
vedi la composizione del Nuovo Consiglio Generale UNCI
IL PRESIDENTE
(Art. 16 Statuto UNCI)
Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sorveglia che le deliberazioni di detti organi abbiano piena e pronta applicazione.
Firma tutti gli atti ufficiali dell’Unione e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Unione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria e amministrativa o in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.
Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri ai Vice Presidenti e al Segretario Generale ed anche al Segretario Amministrativo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario da lui designato.
Consiglio di Presidenza
(Art. 17 Statuto UNCI)
Il Consiglio di Presidenza è così composto: dal Presidente, da un massimo di tre Vice Presidenti, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Generale e dal Presidente d’onore se nominato dal Congresso e da cinque membri del Consiglio Generale.
Esso provvede ad assicurare, attraverso la sua attività collegiale ed operativa, la pratica e la piena applicazione delle decisioni degli organi direttivi dell’Unione Nazionale e coordinare l’attività dell’Unione con quella delle Associazioni Nazionali di categoria, della Commissione Nazionale Femminile e delle Federazioni Regionali.
Segretario Amministrativo, Segretario Generale e Direttore Centrale
(Art. 18 Statuto UNCI)
Il Presidente dell’UNCI nomina e revoca il Segretario Amministrativo anche in persona diversa dai componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
Il Segretario Amministrativo rimane in carica per la stessa durata dei predetti Organi.
Il Consiglio di Presidenza stabilisce i compiti e le mansioni in materia economica, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa propri del Segretario Amministrativo.
Il Segretario Generale è nominato e revocato dalla carica dal Presidente dell’Unci anche in persona diversa dai componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
Il Segretario Generale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale ed assolve le deleghe esecutive assegnate dal Presidente.
Intervengono nelle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale con voto consultivo, a meno che non ne facciano parte, ad altro titolo, come componenti di detti Organi.
Può essere nominato, su proposta del Presidente, un Direttore.
Il Direttore coordina l’attività degli uffici dell’UNCI e risponde della loro efficienza.
Coadiuva il Presidente nella direzione del personale.
Il Direttore Centrale dura in carica per lo stesso periodo degli organi sociali (quattro anni).
Collegio Sindacale
(Art. 19 – Statuto UNCI)
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dal Congresso Nazionale che designa il Presidente tra i membri effettivi. Il Collegio dei Sindaci vigila unicamente sulla gestione contabile patrimoniale dell’Unione accertando, con verifiche semestrali, la regolare tenuta della contabilità. Predispone apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo redatto dal Consiglio di Presidenza, da presentare al Consiglio Generale.
Il Presidente d’onore
(Art. 21 – Statuto UNCI)
Il Congresso può eleggere tra i cooperatori che abbiano dato lustro al movimento il Presidente d’onore dell’Unci. Dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
Il Presidente d’onore è parte e quindi componente degli Organi collegiali volitivi dell’Unione senza determinarne però la maggioranza ed il numero legale (Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza); può chiederne ed ottenerne la convocazione per la trattazione e la decisione di specifiche tematiche e ordini del giorno. Può sollecitare gli Organi dell’Unione ad assumere e realizzare iniziative ed attività finalizzate alla migliore articolazione e crescita del movimento cooperativo.
Il Presidente d’onore può d’intesa con il Presidente dell’Unci rappresentare l’Unione nei consessi internazionali e di alto profilo istituzionale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.).
Il Presidente d’onore promuove iniziative e svolge attività per l’azione unitaria del movimento cooperativo italiano, europeo e trasnazionale.