PRESENTAZIONE
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007
Analisi e Proposte
A cura dell'Ufficio Studi
Dr.ssa Tiziana Pentassuglia
Dr. Gaspare Ammendola
aggiornato al 6 ottobre 2006
INDICE
v FISCO E SOCIETA’
v IMPRESE E INCENTIVI
v FONDI – INVESTIMENTI
v INFRASTRUTTURE
v SANITA’
v FAMIGLIA
v AMBIENTE, ENERGIA ED EDILIZIA
v PREVIDENZA E CONTRIBUTI
v LAVORO E OCCUPAZIONE
FISCO E SOCIETA’
FISCO E SOCIETA’
v Studi di Settore (Art. 5) : Diventa triennale (da quadriennale) la revisione degli studi di settore. Questo significa circa 70 studi di media per ogni anno. È previsto, inoltre, un inasprimento del 10% delle sanzioni nel caso di indicazioni di dati non veritieri in dichiarazione, ovvero, nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’indicazione degli studi di settore nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. Gli studi, inoltre, si applicheranno per periodi di imposta inferiori ai 12 mesi. Sarà possibile innalzare il tetto per l’applicazione degli studi fino ad un massimo possibile di 7,5 miliardi di euro. Sono previsti specifici indicatori di coerenza (da emanare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 Febbraio 2007) che concorrono alla stima dei ricavi potenziali e non solo agli accertamenti.
→ N.B. Sono escluse dagli studi di settore le sole cooperative che esercitano attività esclusiva in favore dei soci. Si ritiene opportuna, pertanto, l’inapplicabilità degli studi di settore per le imprese cooperative a mutualità prevalente, in quanto tale requisito non è attualmente condizione sufficiente per la suddetta escludibilità.
v Imposta sul reddito (art. 6 comma 3): Nuove misure IRES in arrivo, alcune applicabili già dal 2006. Tra queste i leasing degli immobili strumentali ai quali si esclude la deduzione per la parte di canone riferibile all’acquisizione del terreno. Altre misure riguarderanno le opere ultrannuali e il riporto delle perdite. Per quanto attiene queste ultime: “Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito per gli esercizi precedenti”.
ESTRATTO DA RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007:
Art. 6 commi 3-4
IRES – Riporto delle perdite e redditi esenti
Legislazione vigente
L’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, permette di computare in diminuzione, le perdite di un periodo di imposta, dal reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto. Tuttavia la stessa deve essere diminuita dei proventi esenti diversi da quelli di cui all’articolo 87.
Legislazione proposta
La norma in oggetto propone, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, alcune modifiche all’articolo 84, comma 1 T.U.I.R, prevedendo che le perdite fiscali, ai fini del riporto, debbano essere diminuite non solo in presenza diproventi esenti (componenti positivi), ma anche in presenza di redditi ed utili esenti, perla quota di reddito non assoggettabile. Nello specifico, si dispone che all’articolo 84,comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per i soggetti che fruiscono diun regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita inmisura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenzadi un reddito imponibile.Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perditariportabile è diminuita di un importo pari all’utile che non concorre a formare il reddito
imponibile”.
Effetti di gettito
Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alla modifica in oggetto è stato utilizzato il modello IRES: in base ai dati delle dichiarazioni delle società di capitali ed enti commerciali si è proceduto ad una elaborazione puntuale, simulando in capo ad ogni singolo contribuente il quale abbia dichiarato di avere usufruito di reddito esente la minore quota di perdita dell’esercizio riportabile agli esercizi successivi, con esclusione peraltro dei contribuenti i quali dal 2005 usufruiscono del regime di tassazione della “Tonnage tax”.
In particolare, si è ipotizzato che il contribuente con reddito esente possa riportareagli esercizi successivi minori perdite (in quanto ridotte non solo dei proventi esenti ma anche in ragione della quota di esenzione sui redditi) e che quindi, negli esercizi successivi, possa utilizzare, a riduzione del reddito dell’esercizio stesso, minori perdite pregresse.
Come detto, la norma stabilisce altresì un limite al riporto al futuro della perdita di esercizio (a riduzione dei futuri redditi di esercizio fino al quinto) nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che una quota dell’utile civilistico (ex art. 12 L. n. 904/77) può essere imputata a riserva indivisibile in esenzione di imposta e che una altra quota è destinata – in sospensione di imposta – a riserva obbligatoria.
Nello specifico si è stimato l’effetto di gettito derivante dal limitare, nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, l’ utilizzabilità a riduzione del reddito dell’esercizio al massimo di un importo di perdite pregresse pari alla quota di utile civilistico “disponibile” assoggettata a tassazione (20% per le cooperative agricole, 30% per tutte le altre).
La norma proposta, pertanto, produce un recupero di gettito se e nella misura in cui riduce negli esercizi successivi a quello a partire dal quale la normativa viene introdotta l’effettivo utilizzo delle perdite pregresse fino a concorrenza del reddito dell’esercizio, per la quota parte di perdite pregresse “sterilizzata” dalla novella normativa. Per motivi prudenziali occorre peraltro tenere conto della possibilità che i contribuenti possano ridurre o azzerare la perdita per limitare gli effetti della disposizione.
Tutto ciò premesso risulta che la disposizione può comportare un minore utilizzo di perdite pregresse a riduzione del reddito dell’esercizio, tenuto altresì conto della incompatibilità con la “Tonnage tax”, pari, nel complesso, a circa 20 milioni di euro dal 2009 cui consegue un recupero di gettito di competenza IRES pari a circa 6,6 milioni di euro.
Con un acconto IRES del 75% la variazione di gettito di cassa nel triennio è la seguente:
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Cassa
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2007
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2008
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2009
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2010
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IRES
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-
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11,6
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6,6
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N.B.
Alla luce di quanto detto, sarebbe auspicabile:
- detassabilità imprese coop. a mutualità prevalente;
- abolizione della norma sulla ripartizione delle perdite per le imprese cooperative.
v Ici (art. 6 commi 12 e suc.). I dati relativi al pagamento dell’ICI andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Infatti la dichiarazione dei redditi conterrà tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati saranno specificati per ogni immobile: indirizzo, identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno. Inoltre la presente imposta potrà essere compensata con crediti di altra natura
v Cuneo fiscale (art. 18)
Il taglio del costo del lavoro si realizza con uno sconto IRAP (VEDI EMENDAMENTO:abolizione IRAP per le cooperative sociali per consentire maggiore patrimonializzazione e migliore svolgimento della propria funzione) per l’impiego di lavoratori a tempo indeterminato. L’incentivo è rivolto alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, - tra cui le società cooperative - (DPR22 DICEMBRE 1986, n. 917 art. 87 comma 1), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, DEI TRASPORTI, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti ed è costituito da:
1. un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta mentre, in alternativa, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
2. sono ammessiin deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
3. una deduzione pari ai contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
4. un ulteriore sconto per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate (CE n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002). L’importo deducibile è determinato moltiplicando rispettivamente per sette e per cinque le somme in deduzione di cui al punto 1.
5. la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e alle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro e dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
→OSSERVAZIONE: sarebbe opportuno aggiungere a “consorzi tra imprese” la dicitura “Gruppi cooperativi paritetici)
6. la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Tali deduzioni, così come quelle richiamate al punto 1, sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
N.B. Per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
→N.B. ruolo delle imprese cooperative e loro innata capacità di innescare un virtuoso circuito di autotutela. Il minor rischio cui sono esposti lavoratori e soci delle cooperative dovrebbe essere controbilanciato da un aliquota di contribuzione INAIL e delle altre forme di tutela assicurativa inferiore rispetto ai comparti di imprese dello stesso settore per il conseguente minor rischio.
v Disposizioni varie in materia di credito di imposta (Art. 19)
- Alle imprese, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, è attribuito un credito di imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. La misura del 10% è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
- Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
- Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto n. 917 del 1986, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
- Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta atitolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazionifonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Possono accedere al credito d’imposta, fermo restando il rispetto dei limitidella regola “ de minimis” di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione europea del 12gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo nonsuperiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editoredi servizi radiotelevisivi.
IMPRESE E INCENTIVI
IMPRESE E INCENTIVI
· aiuti differenziati: saranno stanziati 63 miliardi di euro per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate. Per ciò che concerne lo sviluppo del Sud è stabilito un credito di imposta di 1.3 miliardi per le imprese che investono nel meridione. Sarà inoltre istituito un Fondo pari a 600 milioni di euro l’anno per quelle imprese che investo in ricerca e stipulano contratti con le Università. Altri incentivi riguardano l’accesso al credito e alla finanza da parte delle PMI, con uno stanziamento triennale di 300 milioni di euro.
v AGRICOLTURA (Art. 148 e succ.)
(a cura del Dr. Fabio Paduano)
Importanti misure per il settore agricolo. Sul lato dello sviluppo si punta a raggiungere notevoli obiettivi strategici - duraturi e coerenti con le regole comunitarie - mettendo in campo un articolato impianto di interventi e norme riguardanti:
Le agevolazioni fiscali, confermando per il 2007:
Ä l’aliquota IRAP all’1,9%;
Ä le agevolazioni per l’arrotondamento della proprietà contadina;
Ä l’accisa zero per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra;
Ä la detrazione del 36%, per interventi di manutenzione boschiva.
La promozione e la crescita delle imprese:
Ä si prevedono sostegni allo sviluppo di società di capitali, che esercitano esclusivamente attività agricola, consentendo alle s.r.l. agricole, costituite da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, la possibilità di determinare il reddito attraverso la denuncia del reddito domenicale ed agrario.
La promozione dei prodotti agroalimentari (art. 150):
Ä si favorisce, in particolare, la vendita diretta dei prodotti agricoli, attraverso il raddoppio del limite dei ricavi derivanti dalla vendita diretta dei prodotti extraziendali, entro la quale l’imprenditore agricolo individuale non soggiace alla disciplina amministrativa del commercio.
Le politiche per i giovani (art. 152),
Ä si prevede la costituzione di uno specifico “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura” avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno, per il quinquennio 2007 – 2011.
La penetrazione nei mercati internazionali (art. 154):
Ä si prevede un intervento specifico di credito d’imposta per gli investimenti diretti alle imprese che sviluppano marchi e produzioni italiane nei mercati esteri, con una premialità specifica per i consorzi di imprese ed i prodotti agricoli di origine italiana.
Le bioenergie (art. 156):
Ä a partire dalle modifiche alla normativa in materia di agroenergia , di cui alla legge 81/06 (misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo), per l’avvio delle filiere di biocarburanti. Si prevede, tra l’altro, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, uno stanziamento annuo di 73 milioni di euro per la defiscalizzazione del bioetanolo e si stabilisce che dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura dell’1% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente.
Le crisi di mercato (art. 152):
Ä si stabilisce la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un apposito “Fondo” al quale dovranno confluire le risorse non impegnate della legge n. 81/06. Viene anche rifinanziata la legge 499/99 per quanto attiene al Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Inoltre:
Ä misure per lo sblocco degli interventi del Piano irriguo nazionale (fondo di rotazione per le opere pluriennali), le disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare, nonché altri interventi per la semplificazione e trasparenza nella gestione delle politiche di settore. A supporto di tali interventi e politiche si inserisce il rifinanziamento della L. 499 che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, anche di sostenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, quanto lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo quali il catasto vitivinicolo e ortofrutticolo.
Fisco e Previdenza
Principio: Concordiamo pienamente con l’esigenza di stabilizzare la pressione fiscale e previdenziale in agricoltura. Segnaliamo, al riguardo, la contemporanea necessità di pervenire ad una soluzione definitiva sul contenzioso che riguarda:
Ä la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese cooperative agricole in zone svantaggiate e montane attraverso la soppressione del comma 1 dell’art. 44 del Decreto Legge 269/2003.
Ä il definitivo chiarimento legislativo in materia volto a prevedere l’esenzione ICI dei beni immobili delle cooperative in coerenza con i ripetuti pronunciamenti delle Commissioni tributarie interessate.
Proposta-Emendamento: Aggiungere all’art… il seguente comma: “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, si intendano rurali”;
Art. 152
(Interventi per il settore agricolo)
Principio: Unitamente all’interesse per le imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato va rivisitata la “Stabilità della Rete di Protezione contro le calamità naturali” relativamente al Fondo di Solidarietà Nazionale. Si richiede una revisione del decreto legislativo n. 102/04 che è attualmente riferito solo ai danni subiti dalle aziende agricole mentre occorre ricomprendere anche i danni “aggiuntivi” subiti dalle imprese cooperative dotate di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti che hanno in essere contratti di conferimento con l’obbligo del ritiro dei prodotti.
PROPOSTA – EMENDAMENTO
Al comma 5: “Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato (aggiungere: e da calamità naturali) e di limitarne le …”
Art. 154
(Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare)
Principio: Al fine di sostenere e promuovere l’ internazionalizzazione del sistema agroalimentare.
PROPOSTA – E MENDAMENTI
Ai commi 1,2,3,4,5 va aggiunto:
il comma 6 : “Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 178 dell’8 agosto 2002 è esteso al triennio 2007-2009”. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati dalle imprese per:
a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;
b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
c) A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento.
Art. 156
(Norme in materia di bioenergie)
Principio - EMENDAMENTO
Al fine di incentivare la ricerca, la diffusione e gli investimenti nelle settore delle agrienergie si propone la creazione di un fondo dedicato per quelle imprese agricole che utilizzano le proprie biomasse prodotte esclusivamente sul territorio italiano per la produzione di energia.
Tali interventi di sostegno devono assumere la forma di specifici “certificati verdi” aggiuntivi.
Per l’ impiego di fonti solari ed eoliche per l’autoconsumo da parte delle imprese agricole e cooperative si chiedono contributi per la dotazione delle relativa tecnologia anche sotto forma di sgravi fiscali.
A Cura Ufficio Studi
Art. 155
(Sviluppo della forma societaria in agricoltura)
Le società di persone e le società a responsabilità limitata, (EMENDAMENTO: specificare anche le cooperative agricole) che rivestono la qualifica di “società agricola” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche
(Articolo 32 del DPR n.917/1986)
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Art.28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo
rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
Fondi/Investimenti
v Fondo per la competitività e lo sviluppo: finanzierà progetti finalizzati all’innovazione industriale (Art. 110) .
Il Fondo finanzia, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
Incrementi del Fondo: - 300 milioni di euro per il 2007;
- 400 milioni di europer ciascuna delle annualità 2008 e 2009.
Per la promozione e la competitività nei settori ad alta tecnologia sono stati deliberati i seguenti stanziamenti:
Ø 40 milioni di euro per le annualità 2007-2008-2009 per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, ovvero, per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.;
Ø 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 per progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
Ø 50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni per il 2008, 30 milioni per il 2009 per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.
SUGGERIMENTO: Parte dei finanziamenti al settore sopraindicato potrebbero essere destinati per finanziare gli emendamenti in materia di imprese cooperative
v Fondo per la finanza d’impresa: faciliterà operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti (Art. 104-108-109)
Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
Incrementi del Fondo:
§ 50 milioni di euro per il 2007;
§ 100 milioni di euro per il 2008;
§ 150 milioni di euro per il 2009
È stato istituito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 come incentivo per incrementare i Fondi di garanzia interconsortili (gestiti da apposite società finanziarie), destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi di garanzia fidi (CONFIDI).
E’ stato nuovamente regolamentato il Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale al quale confluisce il contributo dello 0.5% delle garanzie concesse nell’anno dai confidi che non aderiscono a nessun altro fondo di garanzia interconsortile.
v Razionalizzazione degli interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate (art. 105)
Ø Il Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di politica regionale nazionale relativo al periodo di programmazione 2007/2013, così distribuiti:
- 100 per ognuno degli anni 2007 e 2008;
- 5000 per l’anno 2009;
- 58.073 entro il 2015
Ø Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi[1][1] o l’acquisizione degli stessi mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è attribuito un credito d’imposta secondo le seguenti modalità:
1. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
2. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni strumentali eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Detto costo non comprende le spese di manutenzione.
3. la suddetta agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, nonché al settore della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
4. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
v Misure a sostegno delle zone franche urbane (Art. 21)
Istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane.
Il fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
Le aree franche devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
v Fondi autotrasporto (Art. 118 e succ.)
· Fondo per agevolare il processo di riforma dell’autotrasporto merci e logistica
Per il proseguimento degli interventi a favore del settore dell’autotrasporto di merci, in particolare finalizzato ad agevolare il processo di riforma, vengono stanziati 520 milioni di euro per l’anno 2007 (nella finanziaria 2006 furono stanziati inizialmente 80 milioni di euro).
→ N.B. Sono previsti incrementi delle tariffe riguardanti le spese di motorizzazione, da emanare con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze da emanare entro il 31 marzo 2007 in modo da assicurare entrate annue pari ad almeno 45 milioni di euro, che finanzieranno per una spesa di circa 25 milioni di euro il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri oltre ad un ulteriore spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, per i sistemi informativi di supporto, per il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.
· Piano sicurezza stradale (art. 144)
60 milioni di euro per le singole annualità 2007-2008-2009 per finanziare le attività connesse all’attuazione ed all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.
v Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST – (art. 106)
È autorizzata la spesa ad integrazione del fondo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009. In particolare saranno destinati a finanziare:
1. Fondo per le agevolazioni alla ricerca di carattere nazionale (L. 27 luglio 1999 n. 297 art. 5);
2. Fondo per gli investimenti della ricerca (L. 23 dicembre 2000 n. 388 art. 104);
3. Fondo per le aree sottoutilizzate (L. 27 dicembre 2002 n. 289 art. 60).
v Fondo speciale per ricambio generazionale e lo sviluppo nel settore agricolo ed agroalimentare (Art. 152)
- 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007 – 2011 per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare,
- “Fondo per le crisi di mercato” finalizzato alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato ed alla riduzione delle conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite;
- un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2007 e di euro 800.000 per l’anno 2008, al fine di consentire l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV).
- incremento di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007, del contributo ordinario annuo al fine di consentire all’Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) un ampliamento delle proprie attività.
→ saranno concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra PMI dei settori agroalimentare e turistico/alberghiero, aventi quale scopo esclusivo l’attrazione della domanda estera.
→ incremento di 20 milioni di euro per le singole annualità 2007-2008-2009 del fondo istituito per le azioni a sostegno del “made in Italy” (art. 128)
v Interventi a sostegno del settore turistico (Art. 182)
- Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
- Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.
- E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio Nazionale del Turismo da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
v Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Art. 114)
Sono stati stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato delFondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80
v Fondi venture capital unificati (art. 124)
Vengono unificati tutti i fondi rotativi gestiti da SIMEST spa destinati ad operazioni di venture capital (investimenti con l’apporto di capitale di rischio tramite apposito fondo per finanziare l’avvio o la crescita di attività ad elevato potenziale di sviluppo) sia in Paesi non aderenti all’Unione europea sia il fondo autonomo e distinto dal patrimonio della SIMEST per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del Capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate.
v Garanzia assicurativa alle PMI (Art.125)
Il fondo rotativo per il finanziamento delle imprese che esportano beni e servizi nei Paesi extra UE può essere garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.
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[2][1] a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
FONDI - INVESTIMENTI
Fondi/Investimenti
v Fondo per la competitività e lo sviluppo: finanzierà progetti finalizzati all’innovazione industriale (Art. 110) .
Il Fondo finanzia, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
Incrementi del Fondo: - 300 milioni di euro per il 2007;
- 400 milioni di europer ciascuna delle annualità 2008 e 2009.
Per la promozione e la competitività nei settori ad alta tecnologia sono stati deliberati i seguenti stanziamenti:
Ø 40 milioni di euro per le annualità 2007-2008-2009 per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, ovvero, per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.;
Ø 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 per progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
Ø 50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni per il 2008, 30 milioni per il 2009 per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle e