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settembre 2006 - Post

  • Studio della disciplina delle forme pensionistiche complementari

     PREMESSA

    Studio sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari

                 Ufficio Studi e Sindacale a cura del Dr. Filippo Schettini

    Si comunica che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato la direttiva 28 aprile 2006, pubblicata sulla G.U. n. 154 del 5/07/06 (riscontrabile sul sito www.gazzettaufficiale.it), sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.[1][1]

    La normativa in materia[2][2] ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, rimodulare la disciplina fiscale, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti ed incrementare stabilmente l’entità dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

    In questa ottica vi è un significativo accrescimento delle competenze della Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari), che costituisce elemento necessario affinché possa concretamente realizzarsi un serio e rigoroso apparato di controlli. Questa Commissione dovrà provvedere ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività , con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigila sulla Covip ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di direttive generali alla Covip, volte a determinare le linee di indirizzo sulla suddetta materia.

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    [3][1] Attuativa della delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

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    [4][2] D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” emanato in attuazione della legge 243/04.

    Destinatari delle forme pensionistiche complementari

    -                         i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza   alla      medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dalla Legge Biagi (D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

    -                         i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

    -                         i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

    -                         i soggetti destinatari del “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, anche se non iscritti allo stesso.    

    I compiti della Covip

    -                         definire le condizioni che le forme pensionistiche devono soddisfare per poter essere ricondotte all’ambito di applicazione della normativa ed essere iscritte all’apposito albo;

    -                         approvare, oltre che gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione negoziali ed aperti, anche i regolamenti delle forme pensionistiche individuali relative ai contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) ad operare in Italia. I contratti di assicurazione sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla Covip, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla Covip, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale;

    -                         richiedere di apportare modifiche agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, stabilendo un termine per l’adozione delle relative delibere;

    -                         disciplinare compatibilmente con la normativa in materia di sollecitazione degli investimenti, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella riguardante l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme stesse;

    -                         esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche complementari.

    Bisogna evidenziare che il citato in nota D.Lgs. n. 252/05 prevede la complessiva abrogazione della normativa precedente[5][1] sul settore dal 1°gennaio 2008 e perciò il passaggio di competenze da altre autorità alla Covip avverrà in coerenza con tale data. Pertanto, dal 1°gennaio 2008, anche le competenze in materia di vigilanza e regolamentazione sulla raccolta delle adesioni ai fondi aperti saranno svolte dalla Covip, coordinandosi con l’attività svolta in materia dalla Consob. Quest’ultima conserverà sino al 31 dicembre 2007 le attuali attribuzioni in materia, che eserciterà in coordinamento con la Covip. Inoltre la Covip, dal 1°gennaio 2008, recepirà anche le competenze sinora attribuite all’Isvap sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

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    [6][1] D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

    Lo snellimento delle procedure

    L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Covip, che trasmette al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Covip dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. La Covip può determinare con proprio regolamento:

    -                         le modalità di presentazione dell’istanza;

    -                         i documenti da allegare alla stessa;

    -                         eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.

    Nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, la Covip individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio – assenso. Inoltre per i fondi che richiedano la personalità giuridica, il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla Covip, alla quale è affidata la tenuta del registro relativo ai fondi pensione costituiti come persone giuridiche

    Il regime transitorio

    Per quanto riguarda le forme complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, questi ultimi qualora stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del già citato D.Lgs. 252/05. Questi contratti potranno, quindi, continuare ad essere regolati, anche dopo il 1°gennaio 2008, sulla base delle disposizioni previgenti,, non potendo tuttavia beneficiare del versamento del trattamento di fine rapporto né delle altre disposizioni previste dal suddetto decreto, essendo questo ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.

    E’ consentito comunque alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive Covip. Le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo all’approvazione della Covip per l’iscrizione all’albo delle forme pensionistiche complementari ed effettuare la costituzione del patrimonio separato ed autonomo, secondo quanto previsto. Solo alla fine di questi adempimenti, previa iscrizione al citato albo, sarà possibile anche per queste forme, l’acquisizione di nuove adesioni e la destinazione ad esse del trattamento di fine rapporto.

    Agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa.

    Proprio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa[7][1]che attribuisce alla Covip il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, la Covip stessa ha emanato la deliberazione 28 giugno 2006, Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, pubblicata sulla G.U. n. 159 del 11/07/06 (riscontrabile sul sito www.gazzettaufficiale.it). La deliberazione 28 giugno 2006 ripercorre i concetti della direttiva 28 aprile 2006 sopra commentata con alcuni ulteriori aspetti da evidenziare.

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    [8][1] Decreto Legislativo n. 252/2005, art. 23, comma 3.

    Istituzione delle forme pensionistiche

    Tra le novità che interverranno dal 1°gennaio 2008 va segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Questi accordi avranno, comunque, un’efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi stessi, non potendo in alcun modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e non determinando, di conseguenza, alcun vincolo nei loro confronti.

    Iscrizione all’albo della Covip

    Tutte le forme pensionistiche complementari (escluse le forme pensionistiche istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere iscritte nell’apposito albo tenuto a cura della Covip. Questo costituirà una novità di rilievo per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, che saranno inserite nell’albo solo alla fine della procedura di approvazione del regolamento, come detto in precedenza. Queste forme potranno essere iscritte all’albo della Covip solo a a partire dal 1°gennaio 2008.

    Responsabile delle forme pensionistiche complementari

    Per tutte le forme pensionistiche complementari si deve procedere alla nomina di un responsabile della forma stessa. L’organo competente ad effettuare la predetta nomina sarà il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della società o ente promotore della forma pensionistica, qualora priva di soggettività.

                Spetta al responsabile provvedere a verificare che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della Covip, e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti. In particolare al responsabile compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle operazioni in conflitto di interessi e sull’adozione di prassi operative idonee a tutelate meglio gli iscritti.

     

    Organismo di sorveglianza

    I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva devono provvedere all’istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l’organismo dovrà essere composto da almeno due membri da designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi, per un incarico che non potrà superare i due anni. Successivamente a questa prima fase, i componenti dell’organismo di sorveglianza dovranno essere individuati nell’ambito degli amministratori indipendenti iscritti ad un albo della Consob (ove istituito). In questa seconda fase, poi, nei fondi pensione aperti ad adesioni collettive, l’organismo di sorveglianza dovrà essere necessariamente integrato da un rappresentate del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l’adesione collettiva comporti l’iscrizione al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo.

    L’organismo di sorveglianza è destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a controllare che l’amministrazione e gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi. L’organismo riferisce all’organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla Covip in merito alle irregolarità riscontrate.

    Finanziamento delle forme pensionistiche complementari

    Vi è la libertà per tutti i lavoratori di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti istitutive potranno fissare le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari potrà essere determinato, per tutti gli aderenti, e, perciò, anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o dal reddito di lavoro autonomo o di impresa.

    E’ stabilito, inoltre, che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la libertà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Questa facoltà dell’iscritto dovrà essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari.

    Conferimento del TFR

     

    La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari risulta innovata a decorrere dal 1°gennaio 2008, soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il conferimento a tali forme, anche con modalità tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro. Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sarà costituita dal TFR, potendo il relativo conferimento a forme di previdenza complementare avvenire secondo modalità sia esplicite sia tacite.

    Entro il 1°luglio 2008 ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1°gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con manifestazione esplicita di volontà, se conferire l’intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e già adeguate a quanto previsto dalla normativa[9][1] e dalle direttive della Covip, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In questo secondo caso, il lavoratore potrà comunque successivamente modificare la scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.

    In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, nei termini su indicati, si attiverà il conferimento tacito del TFR. Qualora nell’arco di tempo di sei mesi sopra indicato il lavoratore non esprima alcuna volontà, il datore di lavoro sarà tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, che trovano applicazione per quell’azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti.

    Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sarà trasferito a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

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    [10][1] Decreto Legislativo n. 252/2005

    Prestazioni pensionistiche

    Dal 1°gennaio 2008 il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Per la determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

    Anticipazioni

    Le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle novità. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge ed ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75% dell’intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75% della posizione, decorsi otto anni dall’iscrizione a forme pensionistiche complementari.

    In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno essere chieste per ulteriori esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest’ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto ed il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta. Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e la formazione continua[11][1] e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali.[12][2] A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell’erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all’iscritto a questo titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento del totale della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

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    [13][1] Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7, comma 2.

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    [14][2] D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 5, comma1.

    Creazione di siti internet e pubblicità

    I fondi pensione negoziali e le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito internet lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti, e tutti gli strumenti utili all’aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione. Le forme pensionistiche complementari comunicano alla Covip l’indirizzo dei siti internet realizzati.



    Postato set 07 2006, 04.22 da diegognesi con no comments
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