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dicembre 2005 - Post

  • Parere sui ristorni nelle cooperative edilizie

    QUESITO POSTO RELATIVAMENTE AI RISTORNI NELLE COOPERATIVE EDILIZIE

    E’ opportuno precisare quanto riscontrato da alcuni revisori, ovvero che molte cooperative edilizie di abitazione non hanno recepito le novità legislative che hanno inteso estendere l’istituto dei ristorni a tutti i settori di attività delle cooperative: molte cooperative edilizie non hanno introdotto nello statuto l’articolo che disciplina i ristorni.

    Tuttavia, gli studi e le pubblicazioni fanno riferimento al ristorno come ad una sorta di conguaglio positivo dei valori nei quali si concretizza il rapporto economico socio – cooperative. Essi difficilmente portano ad esempio le cooperative edilizie di abitazioni, in quanto l’utile è sostanzialmente/esclusivamente determinato dai (marginali) rapporti con terzi.

    Il socio:

    • Garantisce la disponibilità dei mezzi finanziari necessari;
    • Si avvale delle condizioni più favorevoli per acquistare l’abitazione.

    Invero, Romano Mosconi (“ La società cooperative” edito dal Sole 24 ore VII° edizione – ottobre 2005, pag. 147), facendo riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, afferma che non è indispensabile una previsione statutaria del ristorno. Egli tuttavia ritiene obbligatorio che l’assemblea dei soci regolamenti i ristorni.

    In relazione a quanto sopra specificato, è opportuno chiarire:

    • Se sia sufficiente che le cooperative introducano la regolamentazione come specificata nel libro di Romano Monsoni;
    • Se, ammesso che non sia indispensabile la previsione statutaria, la delibera assembleare deve essere resa pubblica”.

    PARERE FORMULATO DALL’UNCI

     

    §1.      IL CODICE CIVILE

     

                In materia di ristorni il codice civile risulta essere molto chiaro:

    l’art. 2521, 3° comma, punto 8 c.c. stabilisce che “l’atto costitutivo deve indicare (…) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”.

    L’art. 2545-sexies c.c. inoltre precisa che “l’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”.

    Il fatto che il codice civile indichi negli articoli sopra riportati l’atto costitutivo anziché lo statuto non significa che le cooperative già costituite possano disciplinare tali criteri tramite regolamento, in quanto lo stesso art. 2521, 4° comma c.c. indica che “lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo”.

    In nessuna norma del codice civile, dunque, è prevista la possibilità di determinare i criteri di ripartizione dei ristorni per via regolamentare.

    §2.      IL VADEMECUM UNCI E I MODELLI DI STATUTO UNCI

     

                All’inizio dell’anno 2004 l’Unci ha consegnato a tutte le Federazioni territoriali, un vademecum sulla riforma del diritto societario per agevolare le Strutture periferiche nella fase di assistenza alle cooperative associate.

    Il suddetto vademecum a pagina 25 e a pagina 85 riporta Ristorni - L’atto costitutivo deve necessariamente prevedere “i criteri per la ripartizione dei ristorni”.

     

     

                Successivamente la scrivente ha distribuito a tutte le proprie Federazioni un cd-rom contenente i modelli di statuto per tutte le tipologie di cooperative preomologati sia da un primario Studio Notarile sia da un importante Studio Tributario di Roma, al fine di offrire un prodotto certo, sicuro e affidabile.

    Per le cooperative edilizie i modelli di statuto predisposti dall’Unci per quanto attiene alla voce ristorni indicano testualmente:

    ART. 20 - RISTORNI

    L’assemblea, su proposta dell’organo amministrativo, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura comunque tale da rendere possibile l’accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell’articolo 21 del presente statuto.

    Il ristorno non potrà essere superiore al 5% del valore dello scambio mutualistico.

    I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità dello scambio mutualistico con i soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

    L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:

    -           restituzione di parte del valore pagato dal socio a fronte della prestazione della cooperativa

    -           aumento gratuito del capitale sociale

    -           distribuzione gratuita di strumenti finanziari

     

    §3.      LA RIFORMA DELLA VIGILANZA E IL NUOVO VERBALE DI REVISIONE

     

                Il nuovo verbale di revisione approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive, indica alla sezione “Natura mutualistica”, punto n. 7 “Lo Statuto prevede la definizione dei criteri per la ripartizione dei ristorni?”.

    Non risultano eccezioni per le cooperative edilizie e, quindi, durante l’attività di vigilanza, il revisore è tenuto a controllare che nello statuto di ogni cooperativa vi siano indicati i criteri di ripartizione dei ristorni.

    Se ciò non dovesse essere indicato nello statuto, il revisore deve procedere a diffidare la cooperativa a modificare lo statuto per adeguarlo alla normativa vigente.

    §4.      IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E LA DOTTRINA

                Riteniamo importante segnalare per opportuna conoscenza lo Studio n. 5308/I del Consiglio Nazionale del Notariato in tema “I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative” del 2004[1].

    Si riportano alcuni significativi passaggi:

    La novità principale consiste nella necessità - prima non esistente - di indicazione nello statuto di qualsiasi cooperativa, anche a mutualità non prevalente, dei criteri per la ripartizione dei ristorni medesimi. Alla luce di ciò, appare opportuno qualche breve cenno in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina dell'istituto.(…) Si ritiene che il ristorno debba essere obbligatoriamente previsto nello statuto della cooperativa (arg. ex art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.; art. 2545-sexies c.c.); è elemento essenziale del contratto di società cooperativa l'indicazione dei criteri per la distribuzione del vantaggio mutualistico, in via posticipata quale ristorno, ed in casi particolari anche in via anticipata.”

                Nello stesso documento, inoltre, sono riportati i riferimenti della dottrina maggioritaria che valuta l’inserimento dei ristorni nello statuto quale elemento essenziale ed imprescindibile dello stesso.

    Pur considerando il testo del Dr. Romano Mosconi di indubbio valore, purtuttavia esso appartiene alla dottrina minoritaria che, date le scelte operate dall’Unci in sede di redazione del Vademecum che dei modelli di statuto, non ci sentiamo di condividere.

                Appare dunque evidente che le cooperative edilizie non solo non hanno utilizzato gli statuti Unci per adeguarsi alle novità della Riforma del diritto societario, ma si sono altresì affidati a Notai non particolarmente esperti, i quali hanno omologato statuti privi di parti essenziali.

    Si consiglia pertanto la Federazione in indirizzo di suggerire alle cooperative edilizie di contattare i suddetti notai al fine di modificare gli statuti e renderli conformi al dettato legislativo.

    Postato dic 22 2005, 04.35 da diegognesi con no comments
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